Statuto
ARTICOLO 1
E' costituita una Associazione denominata "Gruppo Italiano per lo Studio della Neuromorfologia - G.I.S.N.", la cui azione dovrà essere ispirata alla promozione ed allo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della morfologia del sistema nervoso.
ARTICOLO 2
Le attività dell'associazione comprendono:
- Il censimento dei gruppi di ricerca impegnati nell'ambito della neuromorfologia, principalmente a livello italiano;
- Il censimento delle tecniche e metodologie di ricerca neuromorfologica disponibili in Italia;
- Il censimento delle grandi apparecchiature per la ricerca morfologica disponibili in Italia;
- La creazione di un sistema per la diffusione precoce di risultati ottenuti nei laboratori di ricerca neuromorfologica italiani;
- L'organizzazione di incontri scientifici e seminari periodici;
- La promozione di collaborazioni di ricerca;
- L'organizzazione di corsi di aggiornamento e di addestramento su tecniche neuromorfologiche;
- Ogni altra iniziativa che gli organi del G.I.S.N. ritenessero opportuna per una migliore promozione della ricerca neuromorfologica.
ARTICOLO 3
Il G.I.S.N. è una associazione priva di finalità di lucro, aperta ai cultori delle discipline neuromorfologiche. E' costituito dai Soci Fondatori che abbiano sottoscritto l'atto di costituzione del Gruppo, da Soci Ordinari, che abbiano fatto domanda di adesione successivamente alla costituzione del Gruppo, da soci Onorari e da Soci Sostenitori, che rappresenteranno Enti Pubblici o Privati sensibili alla promozione della ricerca neuromorfologica.Il Consiglio dei Soci potrà deliberare la nomina dei Soci Onorari, studiosi che con la propria attività abbiano dato un importante contributo agli studi di neuromorfologia. Le domande di adesione dovranno essere sottoscritte da altri 2 Soci e corredate, per i Soci Ordinari da un breve curriculum scientifico, del richiedente. Le domande dei Soci Sostenitori dovranno essere corredate da una breve relazione circa la natura dell' Ente, il tipo di interesse per la neuromorfologia e l'indicazione di un rappresentante in seno al Consiglio dei Soci.
ARTICOLO 4
Sono organi dell'Associazione il Consiglio dei Soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
ARTICOLO 5
Il Consiglio dei Soci si riunisce almeno ogni due anni ed è convocato con lettera o e-mail recante l'ordine del giorno inviata all'indirizzo dei singoli Soci, almeno 30 ( trenta ) giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni del Consiglio dei Soci sono prese a maggioranza dei voti: in prima convocazione con presenza di almeno metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti. I Soci possono farsi rappresentare al Consiglio ed alle votazioni da altri Soci partecipanti mediante delega scritta. Ogni Socio non può presentare più di una delega. Il Consiglio dei Soci delibera sull'attività del G.I.S.N.; provvede, ogni 4 anni, al rinnovo del Comitato Direttivo, del Presidente, del Segretario Generale, e del Tesoriere; ratifica l'ammissione di nuovi soci ed eventuali dimissioni; approva il rendiconto finanziario, regolamenti ed eventuali modifiche dello Statuto.
ARTICOLO 6
Le delibere del Consiglio dei Soci, con l'eccezione delle elezioni delle cariche sociali, sono adottate a scrutinio palese. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, e per non più di due mandati consecutivi.
ARTICOLO 7
Per le elezioni successive delle cariche sociali verranno osservate le seguenti modalità. I Soci elettori scriveranno nelle schede elettorali loro consegnate, che saranno ritenute valide se prive di segni che possano farle identificare, il nome del Socio che intendono eleggere, rispettivamente, Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, nonchè il nome dei Soci che comporranno il Comitato Direttivo. E' ammessa anche la votazione per via telematica. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti scrutinati dal Presidente del seggio elettorale che sia stato predisposto in precedenza, del quale fanno parte 3 Soci, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente del seggio come sopra costituito. Gli eletti prenderanno subito possesso della funzione cui sono stati chiamati dalla fiducia del corpo elettorale.
ARTICOLO 8
Il Comitato Direttivo elabora, autonomamente o su indicazione scritta dei Soci, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Soci, cura i rapporti del G.I.S.N. a livello nazionale ed internazionale, e promuove le attività e lo sviluppo del G.I.S.N. Fanno parte del Comitato Direttivo, oltre al Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere che ne è il segretario, quattro Soci nominati dal Consiglio dei Soci.
ARTICOLO 9
Il Presidente presiede le sedute del Consiglio dei Soci e del Comitato Direttivo che convoca su proposta del Segretario Generale o di almeno cinque Soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sedute saranno presiedute dal Segretario Generale.
ARTICOLO 10
Il Segretario Generale rappresenta legalmente il G.I.S.N. e può delegare, di volta in volta, le proprie funzioni ad un componente del Comitato Direttivo o ad un Socio. Il Segretario Generale promuove e coordina l'attività del G.I.S.N. ed elabora eventuali Regolamenti che ratificati dal Comitato Direttivo ed approvati dal Consiglio dei Soci, divengono vincolanti per tutti i Soci.
ARTICOLO 11
Il Tesoriere che svolge altresì le funzioni di segretario del Consiglio dei Soci e del Comitato Direttivo, redige e custodisce i verbali delle riunioni sociali del G.I.S.N., tiene i rapporti con i Soci e ne aggiorna il libro. Il Tesoriere cura l'amministrazione del fondo sociale e l'esazione delle quote sociali. Il Tesoriere redige, altresì, il rendiconto finanziario annuale del G.I.S.N., che deve essere approvato durante le riunioni del Consiglio dei Soci, sentito il parere di due revisori dei conti prescelti dallo stesso consiglio tra soci che non ricoprano cariche nell'ambito del G.I.S.N.
ARTICOLO 12
Il patrimonio del G.I.S.N. è costituito: dalle quote sociali; da contributi pubblici e privati; da lasciti e donazioni.
ARTICOLO 13
Il Consiglio dei Soci stabilisce la quota associativa, differenziabile per i Soci Sostenitori rispetto ai Soci fondatori ed ordinari. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa .I Soci morosi da oltre un quadriennio che, nonostante ne siano stati sollecitati, non provvedono al pagamento della quota sociale, saranno considerati dimissionari, su delibera del Consiglio dei Soci.
ARTICOLO 14
Il G.I.S.N. ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento del G.I.S.N. è deciso dal Consiglio dei Soci. In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato secondo legge su delibera del Consiglio dei Soci.
ARTICOLO 15
Valgono, per quanto non previsto dal presente Statuto, le norme del Codice Civile e di Legge in materia.